Art. 2.

      1. Le cave, le torbiere, gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, le zone golenali e le fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali, fanno parte del patrimonio indisponibile della regione.
      2. Le cave e le torbiere, gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, le zone golenali, le fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali, compresi in aree di proprietà dei comuni o delle province fanno parte, rispettivamente, del patrimonio indisponibile del comune o della provincia.
      3. Sono estinti i diritti reali comunque costituiti su cave e torbiere, alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, zone golenali e fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali.